Terms

Terms and conditions

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Contratto unitamente al Modulo d’Ordine (come di seguito meglio definito) sono sottoscritte da Evocon S.r.l., con sede sociale in Milano – Via Lentasio, 9 , codice fiscale e partita IVA n.10422350966 , in persona del suo legale rappresentante Alessandro Mura (di seguito semplicemente “Evocon”) ed il “Cliente” (Evocon e il Cliente di seguito collettivamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”). In prosieguo, con l’espressione il “Contratto” si intenderanno le presenti Condizioni Generali di Contratto, comprensive della totalità dei termini e delle condizioni qui contenuti, comprese le premesse, il Modulo d’Ordine e gli altri allegati, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o possa essere aggiunto a completamento o modifica del Contratto stesso.

2. Disposizioni Preliminari

2.1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

2.2 Nel Contratto, ogni riferimento a:
(i) un soggetto è da intendersi riferito ad ogni persona fisica, società, associazione (con o senza personalità giuridica) ed ogni altra persona giuridica, consorzi, oltre che allo Stato e ad ogni ente di diritto pubblico qualora agiscano quali enti di diritto privato e non come autorità di diritto pubblico;
(ii) un allegato, un articolo o un comma di un articolo è da intendersi riferito ad un allegato, un articolo o un comma di un articolo del Contratto.

2.3 La forma singolare include quella plurale e viceversa, ogni qualvolta il contesto lo richieda.

3. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle parole definiti altrove nel presente Contratto, ai fini dei medesimi si definiscono:
“Cause di Forza Maggiore” a titolo esemplificativo e senza alcun intento limitativo, si considerano cause di forza maggiore ai sensi e per gli effetti del Contratto: serrate, scioperi, mancanza assoluta di mezzi di trasporto, guerra, rivolta o altre azioni militari, inondazioni, incendi, fulmini, esplosioni, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, ritardi o inadempimenti da parte dei terzi fornitori di Evocon o qualsiasi altro evento che esuli dalla ragionevole sfera di controllo di Evocon e che impedisca il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto in capo alla stessa.
“Cpa” costo per acquisizione dove per acquisizione può intendersi un nominativo, un utente registrato o una vendita, una telefonata generata.
“Cpc” costo per ogni click.
“Cpm” costo per mille impression.
“Cpl” costo per ogni lead.
“Cpi” costo per install.
“Data di Efficacia” si considera la data di sottoscrizione del presente Contratto.
“Durata del Contratto” la durata del Contratto, come indicata nell’articolo 8 del Contratto.
“Insertion Order” il documento integrato al presente Contratto che riporta tutte le specifiche della Prestazione pianificata da Evocon in favore del Cliente.
“Parte” Evocon o il Cliente.
“Prestazioni” o indifferentemente “Prestazione” il complesso delle attività svolte da Evocon in favore del Cliente ai sensi del Contratto.
“Resoconto Accessi” si considera il sistema di rilevamento del numero di accessi transitati verso il sito del Cliente durante la Prestazione.

4. Oggetto del Contratto

A mezzo della sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce a Evocon, che accetta, l’incarico di effettuare le Prestazioni secondo quando specificamente indicato in ciascun Insertion Order. Evocon si impegna a svolgere l’incarico di cui sopra a fronte di un corrispettivo che dovrà essere corrisposto da parte del Cliente secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 che segue.

5. Impegni di Evocon in relazione alle Prestazioni

5.1 Nello svolgimento delle Prestazioni, così come definite all’articolo 3 che precede, Evocon si impegna a:
(i) a far si che i soggetti responsabili della prestazione di servizi di consulenza siano sempre reperibili nel progettare e contribuire a sviluppare al meglio le varie Prestazioni;
(ii) informare periodicamente il Cliente, attraverso la redazione e l’invio di un report, circa le Prestazioni svolte.
(iii) svolgere mensilmente l’attività di Resoconto Accessi (qualora applicabile ex articolo 10).

5.2 In base al presente Contratto, Evocon svolgerà l’incarico che gli è stato conferito in qualità di consulente e prestatore di servizi senza il diritto di rappresentare il Cliente di fronte a terzi.

6. Esclusiva

Il Cliente si impegna altresì a non compiere qualsivoglia altra attività che possa ostacolare, limitare o, in qualsiasi modo e per qualunque motivo, essere in concorrenza con quella svolta da Evocon stessa. E’ fatto salvo il diverso accordo scritto tra le Parti

7. Obblighi di Collaborazione

7.1 Il Cliente si impegna a collaborare con Evocon allo scopo di fornire a quest’ultima tutta l’assistenza e le informazioni, ed, eventualmente, le direttive, necessarie e/o opportune per la migliore esecuzione del Contratto da parte di Evocon.

7.2 Il Cliente si impegna a rispettare le tempistiche previste nel Insetion Order relative alla consegna del materiale necessario a Evocon al fine di effettuare le Prestazioni.

7.3 Nel caso in cui il Cliente violi e/o non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo 7, lo stesso sarà obbligato a corrispondere a Evocon una somma pari ai costi sopportati e/o al danno subito da quest’ultima e derivato da suddetta inottemperanza.

7.4 Ciascuna delle Parti si impegna a nominare un proprio Responsabile delle Prestazioni che, in stretto coordinamento con il Responsabile nominato dall’altra parte, sovrintenderà, per la parte di propria competenza ed in un’ottica di mutua cooperazione, all’esecuzione della fornitura, predisponendo quanto necessario per il suo corretto svolgimento.

In particolare, i due Responsabili delle Prestazioni verificheranno:
la predisposizione del piano lavoro nel quale siano evidenziate le fasi di lavoro;
la formulazione delle date limite entro le quali il Cliente deve consegnare i materiali necessari all’elaborazione delle Prestazioni;
la richiesta di eventuali modifiche e della loro quantificazione;
l’aggiornamento del programma di produzione di invio materiale da parte del cliente a seguito delle varianti;
la formalizzazione dell’approvazione delle fasi intermedie e della consegna del prodotto finale.

I due responsabili potranno comunicare tramite fax, e mail o verbali di riunione, eventuali comunicazioni significative per la realizzazione delle Prestazioni non potranno essere accolte se non confermate per iscritto.

8. Durata del Contratto

8.1 Il Contratto avrà durata a partire dalla Data di Efficacia e avrà termine nella data prevista nel Insertion Order (o alternativamente, ove non sia prevista una data di scadenza, al raggiungimento degli obiettivi indicati nel relativo Insertion Order).

8.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto previa comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata a/r da inviarsi con un preavviso di 90 (novanta) giorni. Inoltre ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto con i seguenti preavvisi nei seguenti casi:

(i) 60 (sessanta) giorni, qualora la Prestazione consista esclusivamente nella realizzazione di una campagna pubblicitaria;
(ii) 30 (trenta) giorni, qualora la Prestazione consista esclusivamente nella realizzazione di una creatività grafica;

fatto in ogni caso salvo il diritto di Evocon ad ottenere, da parte del Cliente, i corrispettivi già concordati in ciascun Insertion Order, già maturati e non ancora corrisposti, nonché il rimborso relativo a tutte le spese sostenute e agli impegni di spesa dai quali Evocon non può più recedere al momento della cessazione di efficacia del Contratto.

9. Corrispettivo

9.1 Il Cliente si impegna a pagare a Evocon le somme stabilite in ciascun Insertion Order.

9.2 Il Cliente corrisponderà i relativi importi a Evocon secondo le modalità da quest’ultima indicate nel Insertion Order.

9.3 Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che Evocon avrà il diritto di sospendere tutte le Prestazioni, comprese quelle in corso, qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i tre (3) giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte del Cliente, di un sollecito di pagamento emesso da Evocon tramite e-mail. Resta comunque inteso che sugli importi non corrisposti matureranno interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 231/02 automaticamente allo scadere della fattura e pertanto senza la necessità da parte di Evocon di procedere alla messa in mora del Cliente.

9.4 Salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito nel Insertion Order, resta inteso che le spese relative ai corrispettivi per i motori di ricerca e i concessionari pubblicitari di cui Evocon e/o il Cliente si avvalgono per le campagne pubblicitarie sono ad esclusivo carico del Cliente e non sono compresi nei corrispettivi indicati nel Insertion Order.

10. Resoconto Accessi

10.1 Le modalità dell’attività di Resoconto Accessi saranno specificamente stabilite nel Insertion Order relativamente ad ogni Prestazione.

10.2 Con riferimento al Resoconto Accessi non sarà quindi possibile per il Cliente sollevare alcuna contestazione che non abbia natura prettamente tecnica, attraverso la presentazione di idonea documentazione, che verrà analizzata da una commissione composta dai legali rappresentanti delle due Parti e da un terzo esperto imparziale nominato di comune accordo tra le Parti (il “Terzo Esperto”) o, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente pro-tempore dello IAB (Internet Advertising Bureau) Italia. Tale commissione potrà anche decidere la sostituzione, di comune accordo fra le parti, del metodo di rilevazione degli accessi.

10.3 Qualora la commissione non fosse in grado di risolvere la controversia entro il termine di 15 gg dall’avvio dell’analisi della problematica, le Parti sottoporranno le loro rispettive proposte al Terzo Esperto che esaminerà le proposte e la cui decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti. Si concorda che, su accettazione dell’incarico, il Terzo Esperto lascerà alle Parti una dichiarazione in cui confermerà la sua intenzione di agire imparzialmente e in cui attesterà l’assenza di conflitti di interesse effettivi o potenziali verso ciascuna delle Parti che potrebbero incidere negativamente sull’espletamento dei suoi incarichi. Il costo di tale consulenza sarà a carico della Parte le cui proposte saranno respinte dal Terzo Esperto, che potrà decidere di compensare le spese in caso di accoglimento parziale delle reciproche richieste delle Parti.

11. Prova

I documenti elettronici, conservati nei sistemi informatici di Evocon e del Cliente, ivi comprese le e-mail, saranno ammessi come prova delle comunicazioni avvenute tra le Parti.

12. Diritti di proprietà intellettuale

12.1 Fatto salvo quanto previsto nei successivi Articoli 12.2 e 12.3, il presente Contratto non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d’uso su brevetti, copyright od altri diritti di proprietà intellettuale ed/o industriale (i “Diritti di Proprietà Intellettuale”) – incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall’altra parte nell’ambito del presente rapporto.

12.2 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai prodotti delle Prestazioni, ad esclusione dei casi in cui sia stato fatto uso di marchi e/o segni distintivi e/o materiali propri del Cliente e/o di terzi, rimarranno in capo a Evocon, la quale, ai fini esclusivi del presente Contratto, concede una licenza di utilizzo al Cliente per tutta la Durata del Contratto.

12.3 Nel caso in cui la realizzazione delle Prestazioni prevedano, su indicazione del Cliente, l’utilizzazione da parte di Evocon di marchi e/o segni distintivi del Cliente e/o di terzi e/o l’utilizzazione o la modifica di altri materiali comunque protetti da Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente o di terzi, il Cliente concede a Evocon il diritto di utilizzare e/o modificare detti materiali e/o marchi nella misura necessaria all’espletamento delle Prestazioni.

13. Responsabilità

Le Parti concordano espressamente che, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, è espressamente esclusa la responsabilità di Evocon per qualsivoglia perdita, danno o lesione patrimoniale che il Cliente, direttamente o indirettamente, in maniera prevedibile o imprevedibile, possa soffrire a seguito della prestazione dei servizi forniti da Evocon e/o comunque in connessione con il Contratto. La presente clausola di esclusione di responsabilità esclude a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità di Evocon per danni diretti o indiretti, danno emergente o lucro cessante, eventuali perdite economico/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o avviamento commerciale e/o qualsivoglia altro tipo di danno alla reputazione.

14. Manleva

Il Cliente si impegna a manlevare Evocon da qualsivoglia pretesa creditoria, risarcitoria, indennitaria e/o sanzionatoria derivante dalla violazione di diritti, facoltà, ragioni di soggetti pubblici o privati, connessa alla Prestazioni e derivante dal comportamento doloso o colposo del Cliente, tenendo in ogni caso indenne Evocon da ogni richiesta comunque connessa con e/o dipendente da un utilizzo delle Prestazioni improprio o non conforme alle leggi e/o regolamenti e/o a qualunque normativa primaria o secondaria, nazionale e/o internazionale, disciplinante il settore, anche assumendosi tutti gli oneri connessi alla gestione di eventuali contenziosi promossi nei confronti di Evocon per fatto e colpa del Cliente. Resta comunque inteso che Evocon avrà il diritto di scegliere i legali cui affidare la difesa in tali fattispecie e che il Cliente si farà carico dei relativi costi e spese.

15. Dichiarazioni e Garanzie

15.1 Evocon e il Cliente, ognuna per quanto di propria spettanza, rispettivamente dichiarano e garantiscono:
(i) di essere una società debitamente costituita ed esistente secondo le leggi dello stato di appartenenza, che ha il pieno diritto di sottoscrivere il Contratto, senza alcuna limitazione;
(ii) di non essere al corrente di azioni giudiziarie esistenti o semplicemente minacciate avanti una qualsivoglia autorità, che potrebbero pregiudicare sensibilmente la capacità di adempiere ai propri obblighi in base al Contratto;
(iii) che la sottoscrizione, l’esecuzione o l’adempimento del Contratto non costituiscono né costituiranno un inadempimento di contratti dei quali la parte dichiarante è parte.

15.2 Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i materiali eventualmente forniti a Evocon come base per la effettuazione delle Prestazioni sono di titolarità del Cliente e/o dei terzi licenzianti del Cliente e che il Cliente ha il diritto di concedere a Evocon la licenza di cui al precedente Articolo 12.3, ivi inclusa senza intento limitativo l’eventuale licenza relativa all’uso del marchio e/o di materiali coperti da Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente o di terzi.

15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e si garantiscono che, alla data del Contratto, ogni garanzia è veritiera, esatta e non ingannevole.

16. Risoluzione

16.1 Evocon, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, comunicando al Cliente, a mezzo lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere di detta clausola risolutiva espressa qualora il Cliente violi una qualsiasi delle seguenti disposizioni:
(i) Articolo 6 “Esclusiva”;
(ii) Articolo 9 “Corrispettivo”;
(iii) Articolo 17 “Cessione del Contratto”;
(iv) Articolo 19 “Riservatezza”.

16.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 codice civile, qualora una delle Parti si renda inadempiente a qualsivoglia obbligo assunto con il Contratto, l’altra potrà inviare una raccomandata A/R, intimando alla Parte inadempiente di porre rimedio all’inadempimento entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

17. Cessione del Contratto

Il Cliente non potrà cedere alcun diritto od obbligo del derivanti dal presente Contratto, senza il consenso scritto di Evocon.

18. Forza Maggiore

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile verso l’altra Parte per eventuali ritardi o inadempimenti alle proprie obbligazioni nel caso in cui detti ritardi o inadempimenti derivino da Cause di Forza Maggiore, a condizione che la Parte inadempiente:
(i) notifichi prontamente per iscritto all’altra Parte la causa del ritardo o dell’inadempimento ed indichi la durata presumibile di tale ritardo o inadempimento; e
(ii) faccia quanto ragionevolmente necessario per limitare gli effetti negativi di tale ritardo o inadempimento sull’altra Parte.

18.2 Nel caso in cui la Causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta.

19. Riservatezza

19.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, anche per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto, a trattare come confidenziali le informazioni commerciali, organizzative e finanziarie (le “Informazioni Riservate”) ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto ed a non rivelarle a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nel presente Contratto.

19.2 Il presente obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che sono generalmente conosciute dal pubblico senza che ciò sia dipeso da un atto o una omissione della Parte che le ha ricevute né alle informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge e/o da norme regolamentari, da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure da una richiesta dalla Pubblica Autorità in genere.

20. Trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. art. 13 D.Lgs. 196/2003)

20.1 Ai fini dello svolgimento delle Prestazioni, qualora queste ultime lo richiedano, Evocon sarà nominato dal Cliente come Responsabile esterno del trattamento e agirà solo ed esclusivamente in base alle direttive e alle prescrizioni del Cliente contenute nella relativa lettera d’incarico a Responsabile del trattamento.

20.2 Inoltre, Evocon informa il Cliente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore.

Il trattamento che Evocon intende effettuare:
a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire le Prestazioni; di organizzare, gestire ed eseguire le Prestazioni anche mediante comunicazione dei dati a terzi fornitori di Evocon; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale;
c) i dati saranno comunicati a terzi fornitori di Evocon ai fini dell’ esecuzione delle prestazioni contrattuali e, salvo quanto necessario per la corretta esecuzione delle Prestazioni, non saranno comunicati ad altri soggetti, a meno che il Cliente abbia dato espressamente il proprio consenso nel Insertion Order a ricevere materiale pubblicitario. Evocon informa inoltre che il secondo consenso non è obbligatorio e l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza in relazione alla corretta esecuzione delle Prestazioni. Il titolare del trattamento è Evocon S.r.l., con sede sociale in Milano – Via Lentasio, 9, codice fiscale e partita IVA n, 10422350966, alla quale il Cliente può rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

21. Norme Generali

21.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto stesso.

21.2 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad una parte ai sensi del Contratto non comporta rinuncia allo stesso.

21.3 Il Contratto contiene l’accordo complessivamente raggiunto dalle Parti rispetto all’oggetto dello stesso e prevale su tutte le precedenti comunicazioni, dichiarazioni, intese e accordi, sia orali che scritti, raggiunti dalle Parti.

21.4 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

22. Legge applicabile e Foro competente

22.1 Il presente Contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.

22.2 Tutte le controversie relative al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.